Superbonus 110%, per il condominio quali i vantaggi
Ormai la commissione bilancio ha dato l’ok all’impianto normativo del superbonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza degli edifici.
La maxi agevolazione resterà in vigore dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà “recuperabile”, per chi ha capienza IRPEF, con la dichiarazione dei redditi, in 5 anni con rate di pari importo ogni anno, oppure, per coloro che non hanno capienza IRPEF o non vogliono usarla, attraverso la cessione del credito, per un valore massimo del 100% della spesa, direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori o ad una banca (fonte il sole24ore).
Condizione necessaria per ottenere il SUPERBONUS è, per tutti i fabbricati condominiali, l’effettuazione di lavori di efficientamento energetico tali da incrementare la classe energetica del fabbricato stesso di almeno due livelli. Per esempio, un condominio costruito negli anni ‘60/’70, solitamente di classe energetica F o G, dovrà come minimo, a seguito dei lavori di efficientamento, raggiungere la classe energetica D o E.
Altro elemento indispensabile per accedere al SUPERBONUS è l’utilizzo di materiali che rispondano ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti con il decreto del 11 ottobre 2017. In particolare, il decreto prevede che i prodotti da costruzione possiedano almeno una ben definita percentuale di materiale riciclato e che, alcuni di essi, rispettino anche dei limiti di emissione. Il rispetto di tali criteri deve essere supportato da opportuna documentazione.
Tutti i lavori di efficientamento energetico dovranno essere progettati e seguiti da un tecnico abilitato, come un geometra, un perito, un architetto o un ingegnere, il quale, ad opere concluse, dovrà asseverare sia il costo dell’intervento che i materiali utilizzati. Ovviamente qualsiasi dichiarazione mendace o errata, anche in buona fede, potrà determinare un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate con la possibile restituzione di parte della detrazione fiscale o della quota di cessione del credito.
I limiti di spesa sono stati stabiliti in:
- Euro 40.000,00 ad appartamento per condomini fino a 8 unità immobiliari;
- Euro 30.000,00 ad appartamento per condomini con più di 8 unità immobiliari.
Questo significa che, per la realizzazione del cappotto coibente, un condominio con 11 appartamenti ha una “copertura di spesa”, garantita dal superbonus, per euro 330.000,000 e questa cifra può essere recuperata da ciascun condomino, per la sua quota di competenza, calcolata a millesimi di proprietà generale, mediante detrazione IRPEF o cessione del credito. Una novità introdotta dai recenti emendamenti è la possibilità di usufruire del SUPERBONUS su due unità immobiliari. Ad esempio se Tizio è proprietario di un appartamento sito nel condominio “Rilancio” e di un appartamento nel condominio “Ripresa” per ambedue gli interventi potrà avvalersi della detrazione fiscale o della cessione del credito, stessa cosa vale per coloro che sono proprietari di seconde case del tipo unifamiliare (fonte EdilTecnico).
E’ certo che l’incentivo fiscale non potrà essere applicato agli interventi su ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nelle classi A1, A8 e A9. Si tratta ora di attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio, prevista per il 18 luglio, e l’emanazione da parte dell’agenzia delle entrate delle regole finali, previste entro 30 giorni dalla emanazione della norma.