Sanzione di 200,00 euro al condomino che non rispetta il regolamento di condominio.
Il regolamento di condominio è un documento previsto da norme specifiche. Infatti l’art. 1138 del codice civile stabilisce la sua obbligatorietà, negli edifici con più di 10 condomini, e i suoi contenuti, redatti al fine di regolamentare l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio, l’amministrazione.
La stesura e i contenuti, coerenti con le disposizioni di legge, può essere a cura di ciascun condomino, ruolo riconosciuto anche per la revisione di quello esistente. Il regolamento di condominio si distingue in contrattuale o assembleare. Il primo è approvato ad unanimità dei condomini e coincide con il regolamento allegato all’atto di acquisto dell’unità immobiliare e quindi generalmente redatto dal costruttore. Il secondo è approvato dai condomini con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.
Con la riforma del condominio, la legge n. 220 del 2012, sono stati aumentati gli importi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al regolamento condominiale. Nello specifico tale oneri sono stati previsti specificatamente con l’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale stabilisce: “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.
Prima di tale modifica la sanzione ammontava a non più di 0,05 euro. L’esistenza di tale articolo però non autorizza l’amministratore a procedere nei riguardi del condomino irrispettoso. L’eventuale procedimento sanzionatorio è ammesso solo se è presente una specifica possibilità nel regolamento di condominio. Aggiungo anche che l’importo della sanzione non può superare quello previsto dalla norma e che l’amministratore non necessità di mandato assembleare per procedere nei riguardi del condomino incivile.
L’eventuale inserimento nel regolamento di condominio delle sanzioni previste nell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile deve avvenire con le maggioranze previste al secondo coma dell’art. 1136 del codice civile, e cioè con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore millesimale del fabbricato.
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