Condominio: è possibile l’apertura di una porta sul pianerottolo condominiale?
La proprietà comune, e quindi di più soggetti, nella nostra provincia è accertabile presso il Libro Fondiario attraverso la “lettura” del piano di casa materialmente diviso e della descrizione in partita tavolare.
Quanto detto significa che una persona, fisica o giuridica (esempio una società) è titolare di un diritto reale di proprietà solo se questo risulta presso il Libro Fondiario o Tavolare.
Nei fabbricati plurifamiliari ogni proprietario è individuato da una porzione materiale (pm), cioè da un numero che identifica il bene (appartamento, cantina, garage, giardino, ecc) a lui intavolato.
In un condominio composto da 10 appartamenti troveremo 10 porzioni materiali che risulteranno ciascuna intestata tavolarmente, e quindi di proprietà, di un soggetto (persona fisica o giuridica).
Ogni singolo soggetto può essere proprietario di una o più porzioni materiali.
Se ogni appartamento, cantina o garage è identificato tavolarmente da una porzione materiale, i pianerottoli e le scale, che collegano ogni piano del condominio, e che quindi sono utilizzati da più porzioni materiali, riporteranno il numero di ogni singola porzione materiale che l’utilizza.
Questo “utilizzo” comune fa si che quel bene (vano scala) sia di proprietà di più persone (fisica o giuridica), pertanto è definito tavolarmente “bene comune” fra le varie porzioni materiali.
La definizione di “bene comune” fa sì che qualsiasi intervento su quel bene debba rispettare quanto previsto nella Riforma di condominio che prevede fra i vari articoli anche l’utilizzo da parte dei singoli condomini, e quindi dei singoli proprietari, della “cosa comune”.
Infatti l’art. 1102 del c.c. evidenzia che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, nel nostro caso il vano scala, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il codice civile stabilisce anche i principi di questo utilizzo e cioè il divieto di pregiudicare la statica del fabbricato, la sicurezza e il decoro.
Da quanto espresso sopra risulta evidente che un condomino, rispettando la statica del fabbricato e “l’equilibrio” dei fori, può aprire, a proprie spese, un nuovo foro porta sul vano scala comune.